L'interruzione è dovuta a diversi fattori quali:
a) le disposizioni adottate con il DL 131/2023 (ultimo della serie delle emanazioni a questo scopo) sono terminate al 31/12/2023;
b) nessuna disposizione ulteriore è stata adottata su tale argomento, se non quanto disposto dall’articolo 1, comma 14, del DDL Bilancio 2024 - AC1627/I, riguardo al riconoscimento anche per il 1° TRIM/2024, ai soli clienti del settore elettrico in stato di disagio economico, di un contributo complementare straordinario (denominato "CCS") da sommare a quello del bonus sociale ordinario.
Ne risultano quindi gli effetti di seguito illustrati, sulle misure ancora attive nel 4° TRIM/2023 (emanate attraverso l'articolo 1 del DL 131/2023):
1) rispetto all'art. 1.1 --> l'aggiornamento trimestrale da aggiungere a tutti i tipi di Bonus Sociale previsti (EE Disagio Economico e Fisico, GAS Disagio Economico), non è stato rinnovato.
Pertanto l'importo "AggBO" non viene più riconosciuto in aggiunta al Bonus Sociale.
2) rispetto all'art. 1.3 --> termina l'azzeramento degli importi tariffari legati alle voci di Oneri Generali di Sistema in ambito GAS, che sono state tutte valorizzate a valori diversi da 0.
3) rispetto all'art. 1.5 --> termina l'applicazione dell' IVA al 5% per la fatturazione del GAS NATURALE.
In questo caso, l’interpretazione più diffusa è che si ritorni alla situazione "normale" di applicazione dell'IVA dovuta per le forniture GAS (10% e 22% o altro regime speciale dei casi), con il principio della applicazione per data emissione, salvaguardando però l'applicazione dell'IVA al 5% (per competenza) per eventuali conguagli/rettifiche che dovranno essere calcolate per il periodo coperto dalle emanazioni che si sono succedute coi vari DL rinnovati nel tempo.
Pertanto, dalle emissioni di fatture successive al 31/12/2023, sarà applicata l'IVA "normale" (10% e 22% o altro regime speciale a seconda dei casi) alle forniture di GAS, salvo che per i periodi di competenza coperti dalla validità della applicazione dell'IVA al 5% e per competenza.
Per fare un esempio concreto, fatturando con emissione FEB/2024 sia il periodo di DIC/2023 che il periodo di GEN/2024, il primo verrà fatturato al 5%, il secondo all'IVA "normale" (10% o 22% a seconda dei casi noti).
4) rispetto all'art. 1.8 --> anche se la misura del riconoscimento di un contributo complementare straordinario si interrompe alla data del 31/12/2023, l’articolo 1 comma 14, del DDL Bilancio 2024 dispone il riconoscimento del "CCS" anche per il 1° TRIM/2024.
Per i Bonus Sociali relativi al Disagio Fisico in ambito EE e al Disagio Economico in ambito GAS, non sono previsti riconoscimenti di "CCS"; pertanto in questi casi, il valore del contributo complementare straordinario "CCS" non verrà fatturato.
L’art. 1 comma 19 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 dispone infine che la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024 (10 rate da 7 euro per i mesi da gennaio a ottobre) rispetto ai 90 euro del 2023.